legale alle riunioni del consiglio e del comitato

  • 1)Il numero legale richiesto per le riunioni del consiglio e' costituito dalla maggioranza dei membri, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti. Se non si raggiunge il numero legale all'ora fissata per l'inizio di una seduta del consiglio, il presidente di esso puo' decidere di ritardare l'apertura della seduta di almeno tre ore. Qualora non sia ancora raggiunto il numero legale all'ora prevista per la nuova riunione, il presidente puo' di nuovo differire di almeno tre ore l'apertura della seduta. La medesima procedura puo' essere ripetuta fino al raggiungimento del numero legale al momento fissato per l'inizio della seduta. I membri rappresentati per procura a norma del paragrafo 2 dell'articolo 14 sono considerati presenti.
  • 2)Il numero legale richiesto per le riunioni del comitato esecutivo e' costituito dalla maggioranza dei membri, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art20 · fonte su Normattiva