[1]con altre organizzazioni

[2]Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene opportune per avere consultazioni e collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le istituzioni specializzate, come pure con altre organizzazioni intergovernative appropriate. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziarlo che il consiglio riterra' opportune per conseguire gli obiettivi dell'Accordo. Il consiglio puo' invitare le suddette organizzazioni o qualsiasi altra organizzazione che si occupi di problemi caffeari, ad inviare osservatori alle proprie riunioni.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art22 · fonte su Normattiva