e immunita'

  • 1)L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Essa dispone in particolare della capacita' di contrattare, acquistare e allineare beni immobili e mobili, nonche' di stare in giudizio.
  • 2)Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonche' dei rappresentanti dei paesi membri durante i soggiorni che l'esercizio delle loro funzioni li porta ad effettuare nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (nel seguito denominato governo ospite) e l'Organizzazione in data 28 maggio 1969.
  • 3)L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo e' indipendente dal presente Accordo. Esso puo' tuttavia estinguersi:
  • a)per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione;
  • b)nel caso che la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori del territorio del governo ospite;
  • c)qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
  • 4)L'organizzazione puo' concludere con uno o piu' altri membri quegli accordi in materia di privilegi e di immunita', che potrebbero dimostrarsi necessari per il buon funzionamento del presente Accordo; detti accordi dovranno ricevere l'approvazione del consiglio.
  • 5)I governi dei paesi membri, a parte il governo ospite accordano all'Organizzazione, per cio' che riguarda le regolamentazioni valutarie e di cambio, il regime dei conti bancari e il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore per le istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art23 · fonte su Normattiva