finanziarie
- 1)Le spese delle delegazioni in funzione al consiglio, e quelle dei rappresentanti in funzione al comitato esecutivo e ad ogni altro comitato del consiglio o del comitato esecutivo, sono a carico dello Stato che essi rappresentano.
- 2)Per la copertura delle altre spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, i membri versano una quota annua. Le quote sono ripartite come e' indicato all'articolo 25. Il consiglio puo' inoltre esigere la corresponsione di emolumenti per determinati servizi.
- 3)L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
