finanziarie

  • 1)Le spese delle delegazioni in funzione al consiglio, e quelle dei rappresentanti in funzione al comitato esecutivo e ad ogni altro comitato del consiglio o del comitato esecutivo, sono a carico dello Stato che essi rappresentano.
  • 2)Per la copertura delle altre spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, i membri versano una quota annua. Le quote sono ripartite come e' indicato all'articolo 25. Il consiglio puo' inoltre esigere la corresponsione di emolumenti per determinati servizi.
  • 3)L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art24 · fonte su Normattiva