relative all'adeguamento dei contingenti di base

  • 1)Qualora un paese importatore, che non era parte all'Accordo Internazionale del 1976 sul caffe', ne' all'Accordo internazionale del 1976 sul caffe' Successivamente alla sua proroga, divenga membro dell'Organizzazione, il consiglio adegua i contingenti di base risultanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 30.
  • 2)L'adeguamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo si effettua o in base alla media delle esportazioni dei singoli membri esportatori verso il paese membro importatore in questione, nel periodo dal 1976 al 1982, ovvero in base alla partecipazione proporzionale di ciascun membro esportatore alla media delle importazioni di detto paese, calcolata per lo stesso periodo.
  • 3)Il consiglio sanziona i dati numerici sui quali e' calcolato l'adeguamento dei contingenti di base, e i criteri da applicare per l'attuazione di quanto e' disposto dal presente articolo.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art32 · fonte su Normattiva