Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976
Art. 45 — Regolamentazione delle importazioni
- 1)Per impedire ai paesi non Membri di aumentare le loro esportazioni a detrimento dei Membri esportatori, tutti i Membri, quando e' in vigore il contingentamento, limitano le sue importazioni annue di caffe' da paesi non Membri, che non erano parti all'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', a una quantita' pari alla media annua delle sue importazioni di caffe' da paesi non Membri, per il periodo dall'anno civile 1971 all'anno civile 1974 incluso, ovvero dall'anno civile 1972 all'anno civile 1974 incluso.
- 2)Quando e' in vigore il contingentamento, i Membri limitano altresi' le loro importazioni annue di caffe' da ogni paese non Membro che era Parte dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', o all'Accordo internazionale del 1968 sul caffe' dopo la sua proroga, a una quantita' non superiore ad una determinata percentuale della media delle importazioni annue da quel paese non Membro nel corso delle annate caffearie dal 1968/69 al 1971/72. Detta percentuale corrisponde al rapporto esistente tra la parte fissa e il contingente annuo globale, a norma del paragrafo 1) dell'articolo 35, al momento in cui i contingenti diventano effettivi.
- 3)Il Consiglio puo' sospendere o modificare le suddette limitazioni quantitative, qualora consideri che misure cosi' intese siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
- 4)Gli obblighi definiti nei precedenti paragrafi del presente articolo si intendono senza pregiudizio degli obblighi contrari, sia bilaterali che multilaterali che i Membri importatori hanno contratto nei confronti di paesi non Membri prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, a condizione che ogni Membro importatore che ha contratto tali obblighi contrari li assolva in modo da attenuare il piu' possibile il conflitto con gli obblighi definiti nei paragrafi precedenti. Il Membro che si trova nelle condizioni descritte adotta il piu' rapidamente possibile misure atte a conciliare i suoi obblighi con le disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente articolo ed espone in forma circostanziata al Consiglio la natura degli obblighi in questione e le misure da esso adottate per attenuare o annullare il conflitto.
- 5)Qualora un Membro importatore non si conformi alle disposizioni del presente articolo, il Consiglio puo' sospendere sia il suo diritto di voto al Consiglio che il suo diritto di voto al comitato esecutivo.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
