Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976
Art. 33 — Disposizioni concernenti l'introduzione, la sospensione e il ripristino dei contingenti
- 1)Salvo decisioni diverse del Consiglio, i contingenti entrano in vigore in qualsiasi momento del periodo di validita' del presente Accordo, qualora:
- a)il prezzo indicativo composto rimanga in media, per venti giorni di mercato consecutivi, uguale o inferiore al prezzo massimo del margine di prezzo in vigore, stabilito dal Consiglio in conformita' al disposto dell'articolo 38;
- b)in mancanza di un margine di prezzo stabilito dal Consiglio, qualora:
- i)la media tra i prezzi indicativi degli Altri Arabica dolci e dei Robusta sia in media, per venti giorni di mercato consecutivi, uguale o inferiore alla media dei prezzi corrispondenti per l'anno civile 1975, mantenuta dall'organizzazione mentre era in vigore l'Accordo internazionale del 1968 sul caffe' successivamente alla sua proroga, o qualora,
- ii)salvo quanto e' disposto nel paragrafo 2) del presente articolo, il prezzo indicativo composto, calcolato in conformita' al disposto dell'articolo 38, rimanga in media, per venti giorni di mercato consecutivi, inferiore del 15 o piu' per cento alla media del prezzo indicativo composto registrata nel corso dell'annata caffearia precedente quella di entrata in vigore dell'Accordo. In deroga alle disposizioni del presente paragrafo, i contingenti non si applicano alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, salvo nel caso che la media tra i prezzi indicativi degli Altri Arabica dolci e dei Robusta non sia rimasta in media, nei venti giorni di mercato consecutivi immediatamente anteriori a quella data, uguale o inferiore alla media dei prezzi corrispondenti durante l'anno civile 1975.
- 2)Nonostante il disposto del comma b) ii) del paragrafo i) del presente articolo, i contingenti non vengono stabiliti, salvo decisioni contrarie del Consiglio, qualora la media tra i prezzi indicativi degli Altri Arabica dolci e dei Robusta sia in media, per venti giorni di mercato consecutivi, superiore del 22,5 o piu' per cento alla media dei prezzi corrispondenti durante l'anno civile 1975.
- 3)I prezzi specificati al comma 6) i) del paragrafo 1) e del paragrafo 2) del presente articolo saranno riesaminati e potranno essere rettificati dal Consiglio prima del 30 settembre 1978 e del 30 settembre 1980.
- 4)Salvo decisioni contrarie del Consiglio, il contingentamento viene sospeso:
- a)qualora il prezzo indicativo composto sia in media, per venti giorni di mercato consecutivi, superiore del 15 per cento al prezzo massimo del margine fissato dal Consiglio e in vigore in quel momento; o,
- b)in mancanza di un margine di prezzo stabilito dal Consiglio, qualora il prezzo indicativo composto sia in media, per venti giorni di mercato consecutivi, superiore del 15 o piu' per cento alla media del prezzo indicativo composto registrata durante l'anno civile precedente.
- 5)Salvo decisioni diverse del Consiglio, il contingentamento viene ristabilito, dopo una sospensione effettuata a norma del paragrafo 4) del presente articolo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1), 2) e 6).
- 6)Quando ricorrono le condizioni pertinenti relative ai prezzi di cui al paragrafo 1) del presente articolo, e salvo il disposto del paragrafo 2), i contingenti entrano in vigore il piu' presto possibile, e comunque, al piu' tardi, nel trimestre che segue il momento in cui ricorrono le condizioni suddette. I contingenti sono fissati per un periodo di quattro trimestri, salvo disposizione contraria del presente Accordo. Qualora il Consiglio non abbia disposto in precedenza il contingente annuo globale e i contingenti trimestrali, il direttore esecutivo fissa un contingente sulla base dell'utilizzazione effettiva ("disappearance") del caffe' nei mercati sotto contingente, valutata in conformita' ai criteri definiti dall'articolo 34; detto contingente e' attribuito ai Membri esportatori in conformita' alle disposizioni degli articoli 31 e 35.
- 7)Il Consiglio si riunisce nel corso del primo trimestre dopo che i contingenti sono entrati in vigore, al fine di stabilire dei margini di prezzo, e di riesaminare e, se necessario, rettificare i contingenti per il periodo che esso giudica opportuno, a condizione che detto periodo non superi i dodici mesi a decorrere dalla data d'introduzione dei contingenti.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
