concernenti i prezzi

  • 1)Il consiglio istituisce un sistema dei prezzi indicativi atto a fornire un prezzo indicativo quotidiano composto.
  • 2)Sulla base di detto sistema, il consiglio puo' fissare dei margini di prezzo e dei prezzi differenziali per i principali gruppi di caffe', nonche' un margine di prezzi composti.
  • 3)Quando stabilisce o adegua un margine di prezzo ai fini del presente articolo, il consiglio tiene conto dei livelli e delle tendenze di prezzo predominanti in quel momento, e segnatamente dell'influenza esercitata sui prezzi in questione: - dai livelli e dalle tendenze sia del consumo e della produzione che delle scorte, nei paesi esportatori e nei paesi importatori; - dalle modifiche del sistema monetario internazionale; - dalla tendenza dell'inflazione o della deflazione nel mondo; - da ogni altro fattore potenzialmente pregiudizievole al conseguimento degli obiettivi enunciati nel presente Accordo. Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari per dar modo al consiglio di prendere validamente in considerazione gli elementi sopra menzionati.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art38 · fonte su Normattiva