misure di adeguamento dei contingenti

  • 1)Quando e' in vigore il contingentamento, il consiglio si riunisce per lo scopo specifico di istituire un meccanismo di adeguamento proporzionale dei contingenti, in relazione ai movimenti del prezzo indicativo composto, secondo i termini dell'articolo 38.
  • 2)Il sistema in parola comprende disposizioni concernenti i margini di prezzo, il numero dei giorni di mercato al quale si riferiranno i calcoli, nonche' il numero e il volume degli adeguamenti.
  • 3)Il consiglio puo' predisporre un meccanismo di adeguamento dei contingenti in funzione dei movimenti dei prezzi dei principali gruppi di caffe' e, a tal fine, avviera' uno studio di fattibilita'. Decidera' inoltre se sia opportuno che simile meccanismo diventi gia' operante nel corso dell'annata caffearia 1983-1984. Il consiglio si pronuncera' inoltre in merito alla applicabilita' dello stesso meccanismo ogniqualvolta fissera' un margine di prezzi indicativi composti conformemente al disposto del precedente paragrafo 1.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art39 · fonte su Normattiva