di contingenti non coperte ed ipospedizioni

  • 1)Quando i contingenti sono in vigore all'inizio di una determinata annata caffearia ciascun membro esportatore dichiara tutte le quote che non potra' coprire dei quantitativi che ha diritto di esportare sotto contingente affinche' durante la stessa annata caffearia le quantita' corrispondenti alle quote non coperte possano essere ridistribuite tra i membri esportatori in grado di esportarle e disposti a farlo. Un quantitativo pari a qualsiasi quota non coperta e non dichiarata nel corso del primo semestre della annata caffearia e, di conseguenza, non distribuita nel corso della stessa, sara' aggiunto al contingente dell'anno successivo e distribuito unicamente ai membri che non abbiano avuto disavanzi non coperti e non dichiarati.
  • 2)Speciali disposizioni possono essere prese allorche' i contingenti siano introdotti nel corso dell'annata caffearia.
  • 3)Prima dello scadere dell'annata caffearia 1983-1984 il consiglio stabilira' una normativa agli effetti del presente articolo al fine di dare esecuzione alla dichiarazione e alla ridistribuzione delle quote di contingenti non coperte, nonche' all'accertamento delle ipospedizioni.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art40 · fonte su Normattiva