, accettazione approvazione

  • 1)Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
  • 2)Fatti salvi i casi previsti all'articolo 61, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 30 settembre 1983 il consiglio ha tuttavia facolta' di accordare proroghe dei termini ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art60 · fonte su Normattiva