, a cadenza o risoluzione
- 1)L'Accordo rimane in vigore per un periodo di sei anni, sino al 30 settembre 1989, a meno che non venga prorogato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, o risolto in forza del paragrafo 3.
- 2)In qualsiasi momento dopo il 30 settembre 1987 il consiglio da facolta', con decisione adottata a maggioranza del 58% dei membri che detengono almeno una maggioranza ripartita del 70% del totale dei voti, di decidere che il presente Accordo costituira' oggetto di nuovi negoziati o sara' prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il consiglio stesso determina. Qualora una parte contraente o un territorio che e' membro o fa parte di un gruppo membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo o l'Accordo prorogato entra in vigore, tale parte contraente o tale territorio cessa di far parte dell'Accordo a decorrere da tale data.
- 3)Il consiglio deliberando a maggioranza dei membri, comunque a maggioranza ripartita dei due terzi del totale dai voti, ha facolta' di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione prende effetto a decorrere dalla data in cui il consiglio delibera.
- 4)Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il consiglio continuera' a funzionare finche' e' necessario per liquidare l'organizzazione, chiudere la contabilita' e prendere le opportune disposizioni sugli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tal fine.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
