• 1)Il consiglio puo', con decisione adottata a maggioranza ripartita dei due terzi, proporre alle parti contraenti un emendamento al presente Accordo. Tale emendamento produce effetti cento giorni dopo che parti contraenti rappresentino almeno il 75% dei membri esportatori che detengano come minimo l'85% dei voti dei membri esportatori, e parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri importatori che detengono come minimo l'80% dei voti dei membri importatori, abbiano notificato la loro accettazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il consiglio fissa un termine entro il quale le parti contraenti notificano al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esse accettano l'emendamento. Qualora allo scadere di tale termine le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore dell'emendamento non siano state soddisfatte, quest'ultimo deve intendersi ritirato.
  • 2)Qualora una parte contraente o un territorio che e' membro o fa parte di un gruppo membro non abbia notificato o fatto notificare la propria accettazione di un emendamento entro il termine stabilito dal consiglio a tale effetto, tale parte contraente, o territorio, cessa di essere parte dell'Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento.
  • 3)Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i poteri di cui il consiglio e' investito a termini dell'Accordo per procedere alla revisione di qualsiasi allegato a quest'ultimo.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art69 · fonte su Normattiva