del comitato esecutivo
- 1)Il comitato esecutivo e' responsabile davanti al consiglio ed agisce in conformita' delle sue direttive generali.
- 2)Il consiglio puo' a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, delegare al comitato esecutivo, in tutto o in parte, i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti:
- a)voto del bilancio amministrativo e fissazione della quota, a norma dell'articolo 25;
- b)sospensione del diritto di voto di un membro, a norma dell'articolo 45 o dell'articolo 58;
- c)decisione arbitrale delle controversie, a norma dell'articolo 58;
- d)fissazione delle condizioni d'adesione, a norma dell'articolo 62;
- e)decisione in merito all'esclusione di un membro dell'Organizzazione, a norma dell'articolo 66;
- f)decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell'articolo 68;
- g)raccomandazione di un emendamento ai membri, a norma dell'articolo 69.
- 3)Il consiglio puo' in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al comitato.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
