Art. 1 (Convenzione)
[1]Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali conchiusa a Berna il 4 aprile 1949
[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero animati dal desiderio di garantire ai cittadini dei due Paesi, nella misura del possibile, il beneficio della legislazione italiana e della legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali, visto l'art. 19 dell'Accordo concluso a Roma il 22 giugno 1948 tra Italia e la Svizzera relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, hanno deciso di concludere una Convenzione e hanno designato a tal fine i loro plenipotenziari ossia: Il Governo della Repubblica italiana: il dott. Egidio Reale, Ministro d'Italia a Berna, Il Consiglio Federale Svizzero: il dott. Arnoldo Saxer, direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna. i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in regolare e prescritta forma, hanno concordato quanto appresso:
[3]Art. 1. Le Legislazioni applicabili
[4]Le legislazioni attualmente in vigore cui si applica la presente Convenzione sono:
- a)In Svizzera: la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, del 20 dicembre 1946, nonche' le relative ordinanze.
- b)In Italia: il decreto-legge del 4 ottobre 1935, n. 1827; il decreto-legge del 14 aprile 1939, n. 636; il decreto-legge del 18 marzo 1943, n. 126; il decreto legislativo del 18 gennaio 1945, n. 39; il decreto legislativo del 1 marzo 1945, n. 177; il decreto del 1 agosto 1945, n. 692; il decreto legislativo del 1 agosto 1945, n. 697; il decreto legislativo del 2 aprile 1946, n. 142; i decreti del 20 maggio 1946, n. 369, n. 374 e n. 375; il decreto legislativo del 29 luglio 1947, n. 689; il decreto legislativo del 3 ottobre 1947, n. 1302, nonche' il regolamento e gli altri decreti relativi, limitatamente alle disposizioni concernenti l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Testo vigente dal 28 marzo 1950
