[1]Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO animati dal desiderio di migliorare la situazione dei cittadini dei due Paesi in materia di assicurazioni sociali, hanno deciso di concludere una nuova convenzione che sostituisca quella del 4 aprile 1949 e, a tale effetto, hanno nominato loro plenipotenziari: il Governo della Repubblica italiana: il signor Egidio REALE, Ministro d'Italia a Berna, il Consiglio federale svizzero: il signor Arnoldo SAXER, direttore dell'ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

[3]Articolo 1

[4]La presente convenzione si applica a tutte le legislazioni attualmente in vigore o che entreranno successivamente in vigore in ciascuno dei due paesi contraenti, ivi comprese quelle relative ai regimi speciali, e concernenti:

  • a)in Italia, l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti;
  • b)in Svizzera, l'assicurazione federale vecchiaia e superstiti.

Testo vigente dal 26 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1100~art1 · fonte del testo