Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali ed Atto finale firmati a Berna il 4 aprile 1949
Art. 5 (Convenzione)
[1]Assicurazione facoltativa svizzera
[2]Il Governo italiano s'impegna ad agevolare l'assicurazione facoltativa dei cittadini svizzeri prevista dall'art. 2 della "legge federale".
Testo vigente dal 28 marzo 1950
