IN VIGORE 1. Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Varsavia non appena possibile. 2. L'Accordo entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sui redditi pagati a decorrere dal 1› gennaio 1984;
  • b)con riferimento alle altre imposte sui redditi, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1› gennaio 1984. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui da' diritto il presente Accordo con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in relazione ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1› gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore del presente Accordo, devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata. 4. All'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima firmato a Roma il 9 novembre 1973, cessera' di avere effetto.

Testo vigente dal 20 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;97~accordo-art29 · fonte su Normattiva