[1]Entrata in vigore
[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Madrid appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
- a)alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati a decorrere dal 1 gennaio 1977;
- b)alle altre imposte relative ai periodi di imposta che terminano a decorrere dal 1 gennaio 1977. 3. Le disposizioni della Convenzione italo-spagnola sul regime fiscale delle societa' del 28 novembre 1927 cesseranno di aver effetto dalla data di applicazione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 23 ottobre 1980
