1. Gli Organi tecnici della Parte richiesta trasmettono agli Organi tecnici della Parte richiedente un rapporto tecnico scritto sull'intervento effettuato. 2. Gli Organi tecnici della Parte richiedente trasmettono agli Organi tecnici della Parte richiesta ed alla "Commissione Internazionale" un rapporto sull'accaduto.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;97~accordo-art13 · fonte su Normattiva