Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985
Art. 14 (Accordo) — Sospensione dell'autorizzazione
L'autorizzazione di varcare la frontiera e d'intervenire sul territorio straniero alle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 puo' essere sospesa senza preavviso per motivi inerenti alla sicurezza nazionale, mediante notifica data per via diplomatica.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
