L'autorizzazione di varcare la frontiera e d'intervenire sul territorio straniero alle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 puo' essere sospesa senza preavviso per motivi inerenti alla sicurezza nazionale, mediante notifica data per via diplomatica.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;97~accordo-art14 · fonte su Normattiva