Al termine delle operazioni di soccorso l'autorita' competente della Parte Offerente trasmettera' all'autorita' competente della Parte Richiedente un rapporto scritto sugli interventi effettuati. L'autorita' competente della Parte Richiedente trasmettera' all'autorita' competente della Parte Offerente un rapporto finale sull'accaduto.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
