delle due Parti contraenti puo' sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Accordo per delle ragioni impellenti inerenti all'ordine pubblico o alla sicurezza. La decisione di sospendere deve essere comunicata immediatamente per via diplomatica all'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157~accordo-art19 · fonte su Normattiva