illegale 1. Gli Stati membri e la Repubblica di Azerbaigian convengono di collaborare per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale. A tal fine: - la Repubblica di Azerbaigian accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita'; - ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, in base alla definizione comunitaria, presenti illegalmente sul territorio della Repubblica di Azerbaigian, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalita'. Gli Stati membri e la Repubblica di Azerbaigian, inoltre, forniranno ai loro cittadini i documenti d'identita' all'uopo necessari. 2. La Repubblica di Azerbaigian accetta di concludere accordi bilaterali con gli Stati membri che lo richiedono onde stabilire gli obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi arrivati nel territorio di uno Stato membro dalla Repubblica di Azerbaigian o che sono arrivati nel territorio della Repubblica di Azerbaigian da uno Stato membro. 3. Il consiglio di cooperazione studia altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale.

Testo vigente dal 16 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;97~art75 · fonte su Normattiva