illegale 1. Gli Stati membri e la Repubblica di Uzbekistan convengono di collaborare per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale. A tal fine: - la Repubblica di Uzbekistan accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita'; - ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, in base alla definizione comunitaria, presenti illegalmente sul territorio della Repubblica di Uzbekistan su richiesta di quest'ultima e senza altre formalita'. Gli stati membri e la Repubblica di Uzbekistan, inoltre, forniranno ai loro cittadini i documenti d'identita' all'uopo necessari. 2. La Repubblica di Uzbekistan accetta di concludere accordi bilaterali con gli Stati membri che lo richiedono onde stabilire gli obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi arrivati nel territorio di uno Stato membro dalla Repubblica di Uzbekistan o che sono arrivati nel territorio della Repubblica di Uzbekistan da uno Stato membro. 3. Il consiglio di cooperazione studia altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale.

Testo vigente dal 15 maggio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149~art72 · fonte su Normattiva