presente Accordo, ove ritenuto opportuno o conveniente, potra' essere integrato da Annessi concernenti aspetti specifici della collaborazione fra i due Paesi. Programmi di cooperazione di notevole impegno potranno essere regolati da specifiche intese tecniche basate sui principi generali di questo Accordo.

Testo vigente dal 30 luglio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-07-10;97~accordo-art5 · fonte su Normattiva