[1]Concessioni della Comunita' riguardanti i prodotti industriali

[2]1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina.

[3]2. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art20 · fonte su Normattiva