[1]Abolizione delle restrizioni quantitative applicabili ai prodotti dell'agricoltura e della pesca
[2]1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Bosnia-Erzegovina.
[3]2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunita'.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
