[1]Abolizione delle restrizioni quantitative applicabili ai prodotti dell'agricoltura e della pesca

[2]1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Bosnia-Erzegovina.

[3]2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunita'.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art26 · fonte su Normattiva