[1]1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanita'.
[2]2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
