[1]Principi
[2]1. Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di incidere sul corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. 2. Le parti convengono pertanto che sono incompatibili con il presente accordo, se e in quanto in grado di incidere sugli scambi reciproci:
- a)gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza(40), secondo quanto precisato nel loro rispettivo diritto della concorrenza;
- b)lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante o di un rilevante potere di mercato o di una significativa partecipazione al mercato, secondo quanto precisato nel loro rispettivo diritto della concorrenza;
- c)le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, secondo quanto precisato nel loro rispettivo diritto della concorrenza.
[3]---------- (40) Resta inteso che il presente paragrafo non va interpretato come limitativo della portata dell'analisi da effettuare nei casi che configurino accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate tra imprese, secondo quanto previsto dal diritto nazionale delle parti in materia di concorrenza.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
