[1]Principi

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di incidere sul corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. 2. Le parti convengono pertanto che sono incompatibili con il presente accordo, se e in quanto in grado di incidere sugli scambi reciproci:

  • a)gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza(40), secondo quanto precisato nel loro rispettivo diritto della concorrenza;
  • b)lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante o di un rilevante potere di mercato o di una significativa partecipazione al mercato, secondo quanto precisato nel loro rispettivo diritto della concorrenza;
  • c)le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, secondo quanto precisato nel loro rispettivo diritto della concorrenza.

[3]---------- (40) Resta inteso che il presente paragrafo non va interpretato come limitativo della portata dell'analisi da effettuare nei casi che configurino accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate tra imprese, secondo quanto previsto dal diritto nazionale delle parti in materia di concorrenza.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art278 · fonte su Normattiva