[1]finanziari

[2]1. La Comunita' puo' contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 112 del presente accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 del presente protocollo mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.

[3]2. Per accelerare i lavori, la Commissione europea incoraggera' per quanto possibile l'uso di risorse supplementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-3-art6 · fonte su Normattiva