[1]Composizione del collegio arbitrale

[2]1. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri.

[3]2. Entro 10 giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.

[4]3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente.

[5]Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o piu' membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura.

[6]4. Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte.

[7]5. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3.

[8]6. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7 del presente articolo. Qualora le Parti non concordino sulla necessita' di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione e' definitiva.

[9]Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere diversamente.

[10]7. In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-6-art4 · fonte su Normattiva