Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009
Art. 15 (Accordo)
- 1)Nella misura in cui la legislazione ed altre leggi e regolamenti rilevanti di uno Stato contraente contengano clausole su un'esenzione o riduzione dei costi amministrativi o dei diritti consolari, per documenti da presentare ai sensi della legislazione di quello Stato contraente, queste clausole saranno applicate anche ai documenti presentati in applicazione di questo Accordo e della legislazione dell'altro Stato contraente.
- 2)Per i documenti presentati ai fini di questo Accordo e della legislazione di uno Stato contraente non sara' richiesta la legalizzazione e nessun altra simile formalita' dalle autorita' diplomatiche o consolari.
Testo vigente dal 8 luglio 2015
