1. Ai membri della Commissione mista, agli esperti, al personale ausiliario ed al personale dei nuclei tecnico-operativi misti viene garantita, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, per l'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente convenzione, l'immunita' personale e l'inviolabilita' dei documenti ufficiali, del carteggio e dei timbri che portano seco. 2. Le persone di cui al punto 1 del presente articolo hanno il diritto di portare al seguito nel territorio dell'altra Parte contraente, in esenzione di dazio e di altre imposte e senza formalita' doganali, strumenti, macchine, utensili e le altre attrezzature necessarie allo svolgimento delle attivita' derivanti dalla presente convenzione, a condizione che li riportino nel proprio territorio. 3. Gli automezzi, inclusi i rimorchi, di una delle Parti contraenti, temporaneamente introdotti nel territorio dell'altra Parte contraente ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente convenzione, non sono soggetti per tale periodo alle tasse di circolazione dell'altro Stato. Detti autoveicoli debbono essere muniti di regolari documenti di circolazione e di assicurazione valida nel territorio dell'altro Stato. 4. Le persone di cui al punto 1 del presente articolo possono, nell'esecuzione dei lavori sul confine, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, indossare l'uniforme ma debbono essere disarmate. 5. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie perche' il lavoro dei membri della Commissione mista, degli esperti, del personale ausiliario e del personale dei nuclei tecnico-operativi misti si svolga indisturbato.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
