1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente convenzione, le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista italo-jugoslava per la manutenzione del confine di Stato (nel testo che segue: Commissione mista). 2. Ciascuna Parte contraente nomina un Presidente, un Vicepresidente e due membri della propria Delegazione nella Commissione mista. Ciascuna Parte designa il personale tecnico ed ausiliario ritenuto necessario. 3. Oltre ai compiti di cui all'articolo 4 della presente convenzione, la Commissione mista eseguira' quanto segue:
- a)risistemare in posizione corretta i termini di confine inclinati od affondati nel terreno; ricollocare nella posizione definita dai documenti di confine i termini che risultano spostati; ricollocare in posizione sicura i termini pericolanti;
- b)sostituire, quando necessario, la demarcazione diretta con quella indiretta a termini fronteggianti, e viceversa;
- c)materializzare, quando necessario, la linea di confine la' dove la stessa interseca ponti, strade, linee ferroviarie, gallerie, canali, condotte sopraelevate ed altri manufatti;
- d)redigere un programma dei lavori da eseguire, stabilire il numero di esperti tecnici e personale di manovalanza, consegnando loro istruzioni scritte di lavoro; redigere il verbale finale dei lavori eseguiti sul confine, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti dei rispettivi Stati;
- e)adottare ogni altra misura che si renda opportuna per la manutenzione della linea e dei termini di confine, nonche' per l'aggiornamento della documentazione di confine. 4. La Commissione mista puo' adottare anche altri sistemi per materializzare il confine ovvero utilizzare altri tipi di termini di confine, non indicati nei documenti di confine di cui all'articolo 1 della presente convenzione, per una migliore individuazione della linea di confine, in ispecie ai valichi di frontiera, su strade, ponti, gallerie ed altri manufatti. 5. I lavori sul confine di cui alla presente convenzione vengono eseguiti con il consenso ed alla presenza dei rappresentanti delle due Parti contraenti. 6. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese della propria Delegazione nella Commissione mista e quelle del proprio personale impegnato nell'esecuzione dei lavori sul confine. 7. La Commissione mista provvede affinche' la linea di confine descritta nei documenti di confine, di cui all'articolo 1 della presente convenzione, rimanga fissa ed immutata alla fine dei lavori di manutenzione.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
