[1]1. La presente convenzione e' soggetta a ratifica, in conformita' all'ordinamento interno delle Parti contraenti. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati. 2. La convenzione entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica ed ha la validita' di dieci anni a partire da quel giorno. Se non denunciata da una delle due Parti contraenti un anno prima del termine previsto, la validita' della convenzione si intende rinnovata automaticamente a tempo indeterminato. Ciascuna Parte contraente puo', in qualunque momento, denunciare la presente convenzione dopo tale termine; in tale caso la sua validita' cessa dopo un anno dalla denuncia. La presente convenzione e' redatta in quattro esemplari originali, due in lingua italiana e due in lingua croato-serba, entrambi identici e facenti ugualmente fede.

[2]Firmato a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980.

[3]Per il Governo Per il Consiglio Esecutivo Federale della Repubblica italiana dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia Ambasciatore Ambasciatore GIULIO PASCUCCI-RIGHI ANTE DRNDIC

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;970~convenzione-art16 · fonte su Normattiva