1. Le Parti contraenti si impegnano a mantenere chiaramente individuabile il confine terrestre e ad eseguire a questo scopo, congiuntamente, i seguenti lavori come disposto dalla presente convenzione: verifica della posizione dei termini di confine; ripristino di quelli esistenti, posa di nuovi termini in sostituzione di quelli distrutti; demarcazione integrativa; misurazione di singoli termini o tratti di confine quando se ne ravvisi la necessita'; aggiornamento della documentazione di confine; adozione di ogni altro provvedimento ai fini della manutenzione della linea e dei termini di confine. 2. Il ripristino del termine triconfinale italo-austro-jugoslavo sara' effettuato in accordo fra tutti e tre gli Stati interessati.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;970~convenzione-art4 · fonte su Normattiva