Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati
Art. 12 (Atto Costitutivo)
[1]delle delegazioni
[2]Ciascun Membro e osservatore si assumera' le spese della propria delegazione alla Conferenza, al Consiglio o ad altro organo cui partecipera'.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
