[1]dei bilanci

[2]1. L'Organizzazione svolgera' le sue attivita' conformemente al proprio programma di lavoro ed ai bilanci che avra' approvato. 2. Le spese dell'Organizzazione saranno suddivise nelle categorie seguenti:

  • a)Spese sostenute attraverso i contributi posti in riscossione (rientranti nella voce "bilancio ordinario");
  • b)Spese sostenute attraverso i contributi volontari a favore dell'Organizzazione o con altre risorse contemplate dal regolamento finanziario (rientranti nella voce "bilancio operativo"). 3. Il bilancio ordinario provvedera' alle spese di gestione, alle spese di ricerca, ad altre spese ordinarie dell'Organizzazione nonche' a spese inerenti ad attivita' contemplate all'Allegato II. 4. Il bilancio operativo provvedera' alle spese per l'assistenza tecnica e per altre attivita' connesse.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972~atto-costitutivo-art13 · fonte su Normattiva