Art. 60 — Invito e ammissione alle Conferenze di plenipotenziari in caso di partecipazione di un Governo invitante
315 1. Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione, fissa la data definitiva e il luogo preciso della conferenza. 316 2. (1) Un anno prima di tale data, il Governo invitante manda un invito al Governo di ciascun Paese membro dell'Unione. 317 (2) Questi inviti possono essere mandati sia direttamente, sia per il tramite del segretario generale o per il tramite d'un altro Governo. 318 3. Il segretario generale manda un invito alle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, e, a domanda, alle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all'articolo 32. 319 4. Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione o su proposta di quest'ultimo, puo' invitare le istituzioni specializzate dell'organizzazione delle Nazioni Unite come anche l'Agenzia internazionale dell'energia atomica a inviare osservatori per partecipare alle conferenze con voto consultivo, sulla base della reciprocita'. 320 5. (1) Le risposte dei Membri devono giungere al Governo invitante al piu' tardi un mese prima dell'apertura della conferenza; esse devono contenere, per quanto possibile, tutte le indicazioni sulla composizione della delegazione. 321 (2) Tali risposte possono essere indirizzate al Governo invitante sia direttamente, sia per il tramite del segretario generale o per il tramite di un altro Governo. 322 6. Ogni organismo permanente dell'Unione ha il diritto di essere rappresentato alla conferenza a titolo consultivo, quando essa tratta questioni che sono di sua competenza. In caso di bisogno, la conferenza puo' invitare un organismo che non avesse giudicato opportuno di farsi rappresentare. 323 7. Sono ammessi alle Conferenze di plenipotenziari:
- a)le delegazioni specificate nell'allegato 2; 324 b) gli osservatori delle Nazioni Unite; 325 c) gli osservatori delle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni, conformemente al numero 318; 326 d) gli osservatori delle istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, conformemente al numero 319.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
