Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976
Art. 24 — Disposizioni finanziarie
- 1)Le spese delle delegazioni in funzione al Consiglio, e quelle dei rappresentanti in funzione al Comitato esecutivo e ad ogni altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo, sono a carico dei Governi che essi rappresentano.
- 2)Per la copertura delle altre spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, i Membri versano quote annue ripartite come e' indicato all'articolo 25. Il Consiglio puo' tuttavia esigere la corresponsione di pagamenti per determinati servizi.
- 3)L'esercizio finanziario dell'organizzazione coincide con l'annata caffearia.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
