• 1)Le spese delle delegazioni in funzione al Consiglio, e quelle dei rappresentanti in funzione al Comitato esecutivo e ad ogni altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo, sono a carico dei Governi che essi rappresentano.
  • 2)Per la copertura delle altre spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, i Membri versano quote annue ripartite come e' indicato all'articolo 25. Il Consiglio puo' tuttavia esigere la corresponsione di pagamenti per determinati servizi.
  • 3)L'esercizio finanziario dell'organizzazione coincide con l'annata caffearia.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art24 · fonte su Normattiva