Art. 15 (Atto Costitutivo)
[1]da porre in riscossione
[2]1. Le spese a carico del bilancio ordinario saranno sostenute dai Membri in base alla ripartizione fissata conformemente alla tabella delle quote stabilita dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, su raccomandazione del Consiglio presa alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, in base ad un progetto elaborato dal Comitato Programmi e bilanci. 2. In tabella delle quote si ispirera' per quanto possibile alla tabella piu' recente in uso presso l'Organizzazione delle Nozioni Unite, la quota di nessun Membro potra' superare il venticinque per cento del bilancio ordinario dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
