Art. 16 (Atto Costitutivo)
[1]volontari a favore dell'Organizzazione
[2]Subordinatamente al regolamento finanziario dell'Organizzazione, il Direttore generale potra', a nome dell'Organizzazione, accettare contributi volontari a favore dell'Organizzazione - quali donazione, lasciti e sovvenzioni - da parte di governi, organismi intergovernativi od organismi o oltre fonti non governative, purche' le condizioni di tali contributi volontari siano compatibili con gli obiettivi e la politica della Organizzazione.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
