Art. 25 (Atto Costitutivo)
[1]in vigore
[2]1. Il presente Atto costitutivo entrera' in vigore allorche' almeno ottanta Stati che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione avranno avvertito il Depositario che, dopo essersi consumati, sono d'accordo affinche' il presente Atto costitutivo entri in vigore. 2. Il presente Atto costitutivo entrera' in vigore:
- a)Per gli Stati che abbiano proceduto alla notifica contemplata al paragrafo 1, alla data di entrata in vigore del presente Atto costitutivo;
- b)Per gli Stati che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione prime della entrata in vigore del presente Atto costitutivo, ma che non abbiano provveduto alla notifica di cui al paragrafo 1, alla successiva data in cui avranno informato il Depositario della entrata in vigore del presente Atto costitutivo nei loro confronti;
- c)Per gli Stati che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Atto costitutivo, alla data di detto deposito.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
