Art. 4 (Atto Costitutivo)
1. Lo statuto di osservatore presso l'Organizzazione sara' riconosciute, su richiesta, agli osservatori presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, salvo decisione diversa della Conferenza. 2. Indipendentemente dalle disposizioni del paragrafo 1, la Conferenza sara' abilitata ad invitare altri osservatori a partecipare ai lavori dell'Organizzazione. 3. Gli osservatori saranno autorizzati a partecipare ai lavori dell'Organizzazione conformemente agli appositi regolamenti interni ed alle disposizioni del presente Atto costitutivo.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
