1. Lo statuto di osservatore presso l'Organizzazione sara' riconosciute, su richiesta, agli osservatori presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, salvo decisione diversa della Conferenza. 2. Indipendentemente dalle disposizioni del paragrafo 1, la Conferenza sara' abilitata ad invitare altri osservatori a partecipare ai lavori dell'Organizzazione. 3. Gli osservatori saranno autorizzati a partecipare ai lavori dell'Organizzazione conformemente agli appositi regolamenti interni ed alle disposizioni del presente Atto costitutivo.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972~atto-costitutivo-art4 · fonte su Normattiva