1. Il Segretario generale assiste il Consiglio e il Comitato esecutivo in tutte le loro mansioni. 2. Egli stabilisce per il Comitato esecutivo il progetto preliminare di programma d'azione della Fondazione e quello del bilancio annuale e li presenta al Comitato esecutivo. 3. Egli provvede alla gestione della Fondazione e all'esecuzione delle sue azioni secondo le direttive impartitegli dal Consiglio e dal Comitato esecutivo. 4. Egli ha autorita' sul personale che propone al Comitato esecutivo per assunzione o revoca.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973~art15 · fonte su Normattiva