1. Il Segretario generale e' responsabile davanti all'Assemblea e al Consiglio. 2. Il Segretario generale e' incaricato dell'esecuzione delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio. Egli sottopone al Consiglio rapporti sulle attivita' dell'Organizzazione, i conti di gestione e il programma generale di lavoro, nonche' le proposte di bilancio dell'Organizzazione. 3. Il Segretario generale assicura la rappresentanza giuridica dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 26 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1018~art23 · fonte su Normattiva