Art. 23 (Convenzione) — Compiti dell'ufficio dell'Unione; Responsabilità del segretario generale; Nomina del personale superiore
(1) L'ufficio dell'Unione e' incaricato dello svolgimento dei compiti affidatigli dal consiglio. Esso e' diretto dal segretario generale. (2) Il segretario generale risponde davanti al consiglio; assicura l'esecuzione delle decisioni del consiglio. Egli presenta il bilancio di previsione al consiglio per approvazione e ne assicura l'esecuzione. Egli rende conto annualmente al consiglio della gestione del bilancio e presenta al consiglio stesso un rapporto sull'attivita' e sulla situazione finanziaria dell'Unione. (3) Il segretario generale e i funzionari superiori sono nominati, su proposta del consiglio, dal Governo della Confederazione svizzera, che stabilisce le condizioni della loro assunzione. Lo statuto e la rimunerazione del personale degli altri quadri dell'ufficio dell'Unione sono stabiliti nel regolamento amministrativo e finanziario.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
