1. Il Comitato esecutivo e' incaricato degli atti di amministrazione generale della Fondazione. 2. Esso stabilisce il progetto di programma d'azione della Fondazione e lo presenta al Consiglio. 3. Esso stabilisce il progetto di bilancio annuale ed eventualmente i progetti di previsioni finanziarie pluriennali e li presenta al Consiglio. 4. Esso prepara i lavori del Consiglio. 5. Esso provvede all'elaborazione ed all'esecuzione del programma d'azione. 6. Esso assume e revoca il personale della Fondazione su proposta del Segretario generale.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973~art14 · fonte su Normattiva