Alle condizioni stabilite dalle disposizioni regolamentari di natura finanziaria di cui all'articolo 17, il Consiglio stabilisce ogni anno il bilancio della Fondazione. Tale bilancio deve comprendere tutte le entrate prevedibili e tutte le spese previste per l'esercizio in questione. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio. Le entrate e le spese sono espresse in ECU.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
