Alle condizioni stabilite dalle disposizioni regolamentari di natura finanziaria di cui all'articolo 17, il Consiglio stabilisce ogni anno il bilancio della Fondazione. Tale bilancio deve comprendere tutte le entrate prevedibili e tutte le spese previste per l'esercizio in questione. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio. Le entrate e le spese sono espresse in ECU.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973~art18 · fonte su Normattiva